Art. 4
Esclusione
In vigore dal 7 mar 2005
Esclusione
Sono esclusi dal beneficio dell’aiuto di cui all’ del regolamento (CE) n. 1786/2003 i foraggi ottenuti su superfici che beneficiano di un regime di aiuto contemplato al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003.
Tuttavia, sulle superfici che beneficiano di un aiuto alle sementi di cui al capitolo 9 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, l’esclusione dal beneficio dell’aiuto alla trasformazione in foraggi essiccati è limitata alle piante da foraggio sulle quali sono stati raccolti i semi.
D’altro canto, le superfici che beneficiano di un pagamento per superficie per i seminativi, di cui al capitolo 10 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, possono beneficiare dell’aiuto per la trasformazione in foraggi essiccati purché siano state completamente seminate a seminativi secondo le condizioni locali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:382:oj#art-4