Art. 6
Riconoscimento degli acquirenti di foraggi destinati all’essiccazione e/o alla macinazione
In vigore dal 7 mar 2005
Riconoscimento degli acquirenti di foraggi destinati all’essiccazione e/o alla macinazione
Ai fini del riconoscimento di cui all’, punto 3), l’acquirente di foraggi da essiccare e/o da macinare:
a)
tiene un registro dei prodotti nel quale riporta almeno gli acquisti e le vendite giornalieri, suddivisi per prodotto, indicando per ogni partita la quantità, il riferimento al contratto stipulato con il produttore che ha consegnato la merce e, se del caso, l’impresa di trasformazione destinataria;
b)
mette a disposizione dell’autorità competente la propria contabilità finanziaria e di magazzino, aggiornate;
c)
agevola le operazioni di controllo;
d)
rispetta le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1786/2003 e dal presente regolamento.
Storico versioni
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