Art. 8
Obblighi relativi alla fabbricazione dei foraggi
In vigore dal 7 mar 2005
Obblighi relativi alla fabbricazione dei foraggi
Qualora un’impresa di trasformazione proceda alla preparazione, da un lato, di foraggi disidratati e/o di concentrati di proteine e, dall’altro, di foraggi essiccati al sole:
a)
la preparazione dei foraggi disidratati deve essere eseguita in locali o luoghi distinti da quelli in cui avviene la preparazione dei foraggi essiccati al sole;
b)
i prodotti ottenuti da queste due lavorazioni devono essere immagazzinati in luoghi diversi;
c)
è vietato miscelare tra loro, all’interno dell’impresa, foraggi disidratati con foraggi essiccati al sole.
Storico versioni
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