Art. 7

Rilascio e revoca dei riconoscimenti

In vigore dal 7 mar 2005
Rilascio e revoca dei riconoscimenti Gli interessati chiedono i riconoscimenti di cui all’, punti 2) e 3), prima dell’inizio della campagna di commercializzazione. L’autorità competente di ogni Stato membro concede i riconoscimenti prima dell’inizio della campagna di commercializzazione. In casi eccezionali l’autorità competente può concedere un riconoscimento provvisorio per un periodo non superiore a due mesi dall’inizio della campagna considerata. In tal caso l’impresa è considerata riconosciuta sino alla concessione del riconoscimento definitivo da parte dell’autorità competente. Fatto salvo l’, qualora cessino di essere soddisfatte una o più condizioni di cui agli o 6, l’autorità competente revoca il riconoscimento a meno che l’impresa di trasformazione o l’acquirente di foraggi destinati all’essiccazione e/o alla macinazione si facciano parte diligente entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del problema per adempiere nuovamente alle suddette condizioni.
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