Art. 9
Obblighi relativi all’ammissione e all’uscita dei prodotti
In vigore dal 7 mar 2005
Obblighi relativi all’ammissione e all’uscita dei prodotti
Prima di ammettere nel suo perimetro prodotti diversi dai foraggi destinati all’essiccazione e/o alla macinatura, per la fabbricazione di miscele, l’impresa di trasformazione informa l’autorità competente dello Stato membro interessato specificando la natura e i quantitativi di tali prodotti.
Quando l’ammissione riguarda foraggi che sono stati essiccati e/o macinati da un’altra impresa di trasformazione, l’impresa indica inoltre all’autorità competente l’origine e la destinazione dei prodotti. In tal caso, l’ammissione può aver luogo soltanto sotto il controllo dell’autorità competente e alle condizioni da questa fissate.
I foraggi essiccati usciti da un’impresa di trasformazione possono essere riammessi nella medesima solo per esservi nuovamente condizionati sotto il controllo dell’autorità competente e alle condizioni da questa fissate.
I prodotti ammessi o riammessi nel perimetro dell’impresa di trasformazione a norma del presente articolo non possono essere depositati insieme ai foraggi essiccati e/o macinati dalla stessa impresa. Essi sono inoltre registrati nella contabilità dell’impresa a norma dell’, paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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