Art. 11

Pesatura dei foraggi e misurazione del tenore di umidità dei foraggi da disidratare

In vigore dal 7 mar 2005
Pesatura dei foraggi e misurazione del tenore di umidità dei foraggi da disidratare 1.   Le imprese di trasformazione verificano, mediante pesatura sistematica, i quantitativi esatti di foraggi da disidratare e di foraggi essiccati al sole loro consegnati a scopo di trasformazione. 2.   L’obbligo di pesatura sistematica non si applica alle imprese di trasformazione con una produzione non superiore a 1 000 tonnellate per campagna, che dimostrino all’autorità dello Stato membro di non avere la possibilità di ricorrere ad una pesa pubblica situata in un raggio di 5 km. In tal caso, i quantitativi consegnati possono essere determinanti applicando qualsiasi altro metodo precedentemente approvato dall’autorità competente dello Stato membro stesso. 3.   Il tenore medio di umidità dei quantitativi di foraggi da disidratare viene misurato dall’impresa di trasformazione confrontando i quantitativi utilizzati con i quantitativi di foraggi essiccati ottenuti. 4.   Entro la fine del primo mese di ogni trimestre, le imprese di trasformazione comunicano all’autorità competente il tenore medio di umidità di cui al paragrafo 3, rilevato nel corso del trimestre precedente sui foraggi da disidratare da esse trasformati.
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Pesatura dei foraggi e misurazione del tenore di umidità dei foraggi da disidratare (Art. 11 Regolamento (UE) 2005/382) — Testo vigente | Portale Normativo