Art. 13
Documenti giustificativi della contabilità di magazzino
In vigore dal 7 mar 2005
Documenti giustificativi della contabilità di magazzino
1. Le imprese di trasformazione mettono a disposizione dell’autorità competente, a sua richiesta, i documenti giustificativi seguenti:
a)
gli elementi che consentano di determinare la capacità di produzione dell’impresa;
b)
l’indicazione della scorta di combustibile esistente nell’impresa all’inizio e alla fine del periodo di produzione;
c)
le fatture d’acquisto del combustibile e le bollette relative al consumo di elettricità durante il periodo di produzione;
d)
l’indicazione delle ore di funzionamento degli essiccatoi e, per i foraggi essiccati al sole, dei tritaforaggi;
e)
un bilancio completo del consumo di energia, in base all’allegato I;
f)
i contratti e/o le dichiarazioni di consegna.
2. Le imprese di trasformazione che vendono i loro prodotti mettono a disposizione dell’autorità competente, oltre ai documenti di cui al paragrafo 1, le fatture di acquisto dei foraggi da essiccare e/o da macinare, nonché le fatture di vendita dei foraggi essiccati, con indicazione, in particolare, della quantità e della composizione del prodotto venduto e del nome e indirizzo dell’acquirente.
Le imprese che trasformano la produzione dei loro soci e consegnano loro i foraggi essiccati mettono a disposizione dell’autorità competente, oltre ai documenti di cui al paragrafo 1, i buoni di uscita o qualsiasi altro documento contabile riconosciuto dall’autorità competente, con indicazione della quantità e della composizione del prodotto consegnato nonché del nome dei consegnatari.
Le imprese che producono foraggi essiccati per conto dell’agricoltore e gli consegnano tale produzione mettono a disposizione dell’autorità competente, oltre ai documenti di cui al paragrafo 1, le fatture delle spese di produzione, con indicazione, in particolare, della quantità e della composizione dei foraggi essiccati prodotti e del nome dell’agricoltore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:382:oj#art-13