Art. 14
Contratti
In vigore dal 7 mar 2005
Contratti
1. Ogni contratto di cui all’, lettera c), punti i) e iii), del regolamento (CE) n. 1786/2003, oltre alle indicazioni specificate all’ di detto regolamento, reca:
a)
il nome, il cognome e l’indirizzo delle parti contraenti;
b)
la data di stipulazione;
c)
la campagna di commercializzazione;
d)
la o le specie di foraggi da trasformare, nonché il loro quantitativo prevedibile;
e)
l’identificazione della o delle particelle agricole su cui sono coltivati i foraggi da trasformare, con riferimento alla domanda unica di aiuto in cui sono state dichiarate le particelle a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 e, qualora sia stato concluso un contratto o sia stata resa una dichiarazione di consegna prima della data di presentazione della domanda unica di aiuto, un impegno di dichiarare le particelle nella domanda unica di aiuto.
2. Qualora un’impresa di trasformazione esegua un contratto di lavorazione ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1786/2003, concluso con un produttore agricolo indipendente oppure con uno o più dei propri soci, tale contratto deve inoltre indicare:
a)
il prodotto finito da consegnare,
b)
le spese a carico del produttore.
Storico versioni
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