Art. 15

Dichiarazioni di consegna

In vigore dal 7 mar 2005
Dichiarazioni di consegna 1.   Nel caso di un’impresa che trasformi la propria produzione oppure, ove si tratti di un’associazione, quella dei suoi aderenti, viene compilata una dichiarazione di consegna contenente almeno le indicazioni seguenti: a) la data di consegna ovvero una data indicativa qualora la consegna avvenga dopo che la dichiarazione è stata presentata all’autorità competente; b) i quantitativi di foraggi già ricevuti o di cui è previsto l’arrivo; c) la o le specie di foraggi da trasformare; d) se del caso, nome e indirizzo del membro dell’associazione conferente; e) l’identificazione della o delle particelle agricole su cui sono coltivati i foraggi da trasformare, con riferimento alla domanda unica di aiuto in cui sono state dichiarate le particelle a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 e, qualora sia stato concluso un contratto o sia stata resa una dichiarazione di consegna prima della data di presentazione della domanda unica di aiuto, un impegno di dichiarare le particelle nella domanda unica di aiuto. 2.   Nel caso di un’impresa che sia stata approvvigionata da un acquirente riconosciuto, viene compilata una dichiarazione di consegna contenente almeno le indicazioni seguenti: a) i dati che consentano di identificare l’acquirente riconosciuto; b) la data di consegna ovvero una data indicativa qualora la consegna avvenga dopo che la dichiarazione è stata presentata all’autorità competente; c) i quantitativi di foraggi già ricevuti o di cui è previsto l’arrivo, ripartiti secondo i contratti conclusi tra gli acquirenti e i produttori, con l’indicazione dei riferimenti di detti contratti; d) la o le specie di foraggi da trasformare; e) l’identificazione della o delle particelle agricole su cui sono coltivati i foraggi da trasformare, con riferimento alla domanda unica di aiuto in cui sono state dichiarate le particelle, a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 e, qualora sia stato concluso un contratto o presentata una dichiarazione di consegna prima della data di presentazione della domanda unica di aiuto, un impegno di dichiarare le particelle nella domanda unica di aiuto.
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