Art. 17
Comunicazioni
In vigore dal 7 mar 2005
Comunicazioni
Le imprese di trasformazione e gli acquirenti di foraggi destinati all’essiccazione e/o alla macinazione trasmettono all’autorità competente, entro il 15 di ogni mese, un elenco riepilogativo dei contratti stipulati nel corso del mese precedente e delle dichiarazioni di consegna presentate nel corso del mese precedente.
L’elenco comprende in particolare:
a)
l’identità del contraente con cui l’impresa di trasformazione ha concluso un contratto o dell’acquirente riconosciuto, oppure del dichiarante nel caso di un’impresa che trasforma la propria produzione, o di un’associazione che trasforma la produzione dei propri soci;
b)
la data del contratto o della dichiarazione di consegna;
c)
i riferimenti dell’identificazione delle particelle agricole;
d)
i riferimenti della domanda unica di aiuto.
L’autorità competente può chiedere la trasmissione dell’elenco per via elettronica.
Storico versioni
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