Art. 18
Data di presentazione delle domande
In vigore dal 7 mar 2005
Data di presentazione delle domande
1. Per poter fruire dell’aiuto di cui all’ del regolamento (CE) n. 1786/2003, l’impresa di trasformazione presenta una domanda di aiuto relativa ai quantitativi usciti dall’impresa nel corso di un dato mese, al più tardi entro 45 giorni dalla fine del mese in parola.
2. Salvo forza maggiore o circostanze eccezionali:
a)
se una domanda è presentata dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1, l’importo a cui l’impresa avrebbe avuto diritto se la domanda fosse stata presentata entro i termini prescritti è ridotto dell’1 % per giorno lavorativo di ritardo;
b)
se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda si considera irricevibile.
3. Tuttavia, salvo forza maggiore o circostanze eccezionali, non possono essere presentate domande di aiuto per una determinata campagna dopo il 15 aprile successivo alla fine di detta campagna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:382:oj#art-18