Art. 20

Anticipi

In vigore dal 7 mar 2005
Anticipi 1.   Per poter beneficiare dell’anticipo a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1786/2003, il richiedente correda la domanda di aiuto di un attestato che certifica la costituzione della cauzione ivi prevista. 2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per accertare il diritto all’aiuto entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
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Anticipi (Art. 20 Regolamento (UE) 2005/382) — Testo vigente | Portale Normativo