Art. 21
Importo definitivo dell’aiuto
In vigore dal 7 mar 2005
Importo definitivo dell’aiuto
1. La Commissione stabilisce l’importo definitivo dell’aiuto fissato all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1786/2003, secondo la procedura ivi prevista all’, paragrafo 2. Tale importo è calcolato in base alle comunicazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dell’, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento.
2. Qualora in seguito a successive verifiche uno o più Stati membri procedano ad una seconda comunicazione a norma dell’, paragrafo 1, secondo comma, debitamente motivata, contenente dati rettificati più elevati rispetto alla prima comunicazione, i dati rettificati potranno essere presi in considerazione soltanto se non incidono sull’importo definitivo dell’aiuto calcolato in base alla prima comunicazione. I quantitativi di foraggi essiccati non presi in considerazione in applicazione di quanto precede saranno imputati alla campagna successiva.
3. Il saldo di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1786/2003 è versato, se del caso, entro sessanta giorni dalla data in cui la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’importo definitivo dell’aiuto per la campagna di commercializzazione considerata.
Storico versioni
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