Art. 23

Principi generali dei controlli

In vigore dal 7 mar 2005
Principi generali dei controlli 1.   I controlli amministrativi e i controlli in loco previsti dal presente regolamento perseguono lo scopo di garantire una verifica efficace del rispetto delle condizioni di concessione dell’aiuto. 2.   Le domande di aiuto sono respinte qualora l’impresa di trasformazione impedisca la realizzazione del controllo in loco.
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Principi generali dei controlli (Art. 23 Regolamento (UE) 2005/382) — Testo vigente | Portale Normativo