Art. 24
Controlli amministrativi
In vigore dal 7 mar 2005
Controlli amministrativi
1. I controlli amministrativi perseguono lo scopo di permettere di accertare le irregolarità, in particolare attraverso controlli incrociati.
Le autorità competenti procedono a controlli incrociati tra le particelle agricole dichiarate nella domanda unica di aiuto, nei contratti e/o nelle dichiarazioni di consegna e le particelle di riferimento figuranti nel sistema di identificazione delle particelle agricole, per verificare l’ammissibilità all’aiuto delle superfici in quanto tali ed evitare la concessione ingiustificata di aiuti.
2. Alla comunicazione delle irregolarità accertate attraverso i controlli incrociati fanno seguito le procedure amministrative appropriate ed eventualmente un controllo in loco.
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