Art. 25

Controlli in loco

In vigore dal 7 mar 2005
Controlli in loco 1.   I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. È tuttavia ammesso un preavviso di durata limitata allo stretto necessario, senza compromettere la finalità del controllo. Il preavviso non può di regola oltrepassare le 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati. 2.   Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento, nonché altri eventuali controlli contemplati dalla normativa comunitaria, sono effettuati contemporaneamente. 3.   Qualora i controlli in loco evidenzino irregolarità significative in una data regione o in un’impresa di trasformazione, l’autorità competente intensifica i controlli in loco sulle imprese coinvolte, in numero, frequenza e portata, durante l’anno in corso e l’anno successivo. 4.   Gli Stati membri stabiliscono i criteri per la selezione del campione di controllo. Se le verifiche effettuate su tale campione rivelano la presenza di irregolarità, la dimensione e la base del campione sono opportunamente ampliate.
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