Art. 26

Controlli in loco presso le imprese di trasformazione

In vigore dal 7 mar 2005
Controlli in loco presso le imprese di trasformazione 1.   Almeno una volta per campagna le autorità competenti procedono alla verifica della contabilità di magazzino di cui all’ presso tutte le imprese di trasformazione, con particolare attenzione alla corrispondenza tra la contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria. 2.   Le autorità competenti verificano a campione i documenti giustificativi della contabilità di magazzino delle imprese di trasformazione. Tuttavia, per le nuove imprese riconosciute, la verifica riguarda tutte le domande presentate durante il primo anno di attività.
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