Art. 28

Relazione di controllo

In vigore dal 7 mar 2005
Relazione di controllo 1.   Per ogni controllo in loco viene stilata una relazione di controllo che dà conto con precisione dei diversi aspetti del controllo. 2.   Il soggetto controllato può firmare la relazione e aggiungere osservazioni e riceve una copia della relazione di controllo.
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Relazione di controllo (Art. 28 Regolamento (UE) 2005/382) — Testo vigente | Portale Normativo