Art. 29
Riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di dichiarazioni eccessive delle imprese di trasformazione
In vigore dal 7 mar 2005
Riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di dichiarazioni eccessive delle imprese di trasformazione
Qualora la quantità di foraggi essiccati indicata in una o varie domande di aiuto sia superiore al quantitativo ammissibile a norma dell’, si applicano le seguenti regole:
a)
se la differenza constatata per una domanda di aiuto non è superiore al 20 % dei quantitativi ammissibili, l’importo dell’aiuto è calcolato in base al quantitativo ammissibile, ridotto del doppio della differenza constatata;
b)
se la differenza constatata per una domanda di aiuto supera il 20 % dei quantitativi ammissibili, la domanda di aiuto è respinta;
c)
se la differenza constatata per una domanda di aiuto non è superiore al 20 % dei quantitativi ammissibili, ma fa seguito ad una prima constatazione analoga eseguita nel corso della stessa campagna, la domanda di aiuto è respinta;
d)
se la differenza constatata per una domanda di aiuto supera il 50 % dei quantitativi ammissibili o se si constati nuovamente una differenza superiore al 20 % ed inferiore al 50 % nel corso della stessa campagna di commercializzazione, non sono concessi aiuti per la campagna in corso.
L’importo da recuperare è prelevato dai pagamenti degli aiuti a cui all’impresa ha diritto in base alle domande di aiuto presentate nel corso della campagna successiva a quella dell’accertamento.
Ove si constati che le irregolarità di cui al primo comma sono state commesse deliberatamente dall’impresa di trasformazione, il beneficiario è escluso dall’aiuto per la campagna in corso e per la campagna successiva.
Storico versioni
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