Art. 29

Riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di dichiarazioni eccessive delle imprese di trasformazione

In vigore dal 7 mar 2005
Riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di dichiarazioni eccessive delle imprese di trasformazione Qualora la quantità di foraggi essiccati indicata in una o varie domande di aiuto sia superiore al quantitativo ammissibile a norma dell’, si applicano le seguenti regole: a) se la differenza constatata per una domanda di aiuto non è superiore al 20 % dei quantitativi ammissibili, l’importo dell’aiuto è calcolato in base al quantitativo ammissibile, ridotto del doppio della differenza constatata; b) se la differenza constatata per una domanda di aiuto supera il 20 % dei quantitativi ammissibili, la domanda di aiuto è respinta; c) se la differenza constatata per una domanda di aiuto non è superiore al 20 % dei quantitativi ammissibili, ma fa seguito ad una prima constatazione analoga eseguita nel corso della stessa campagna, la domanda di aiuto è respinta; d) se la differenza constatata per una domanda di aiuto supera il 50 % dei quantitativi ammissibili o se si constati nuovamente una differenza superiore al 20 % ed inferiore al 50 % nel corso della stessa campagna di commercializzazione, non sono concessi aiuti per la campagna in corso. L’importo da recuperare è prelevato dai pagamenti degli aiuti a cui all’impresa ha diritto in base alle domande di aiuto presentate nel corso della campagna successiva a quella dell’accertamento. Ove si constati che le irregolarità di cui al primo comma sono state commesse deliberatamente dall’impresa di trasformazione, il beneficiario è escluso dall’aiuto per la campagna in corso e per la campagna successiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:382:oj#art-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di dichiarazioni eccessive delle imprese di trasformazione (Art. 29 Regolamento (UE) 2005/382) — Testo vigente | Portale Normativo