Art. 31

Forza maggiore e circostanze eccezionali

In vigore dal 7 mar 2005
Forza maggiore e circostanze eccezionali I casi di forza maggiore ovvero le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell’autorità competente, devono esserle comunicati per iscritto, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l’impresa di trasformazione sia in grado di farlo.
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