Art. 29 · Riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di dichiarazioni eccessive delle imprese di trasformazione

Art. 29

Riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di dichiarazioni eccessive delle imprese di trasformazione

In vigore dal 7 mar 2005
Riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di dichiarazioni eccessive delle imprese di trasformazione Qualora la quantità di foraggi essiccati indicata in una o varie domande di aiuto sia superiore al quantitativo ammissibile a norma dell’, si applicano le seguenti regole: a) se la differenza constatata per una domanda di aiuto non è superiore al 20 % dei quantitativi ammissibili, l’importo dell’aiuto è calcolato in base al quantitativo ammissibile, ridotto del doppio della differenza constatata; b) se la differenza constatata per una domanda di aiuto supera il 20 % dei quantitativi ammissibili, la domanda di aiuto è respinta; c) se la differenza constatata per una domanda di aiuto non è superiore al 20 % dei quantitativi ammissibili, ma fa seguito ad una prima constatazione analoga eseguita nel corso della stessa campagna, la domanda di aiuto è respinta; d) se la differenza constatata per una domanda di aiuto supera il 50 % dei quantitativi ammissibili o se si constati nuovamente una differenza superiore al 20 % ed inferiore al 50 % nel corso della stessa campagna di commercializzazione, non sono concessi aiuti per la campagna in corso. L’importo da recuperare è prelevato dai pagamenti degli aiuti a cui all’impresa ha diritto in base alle domande di aiuto presentate nel corso della campagna successiva a quella dell’accertamento. Ove si constati che le irregolarità di cui al primo comma sono state commesse deliberatamente dall’impresa di trasformazione, il beneficiario è escluso dall’aiuto per la campagna in corso e per la campagna successiva.
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