Art. 27
Controlli in loco degli altri interessati
In vigore dal 7 mar 2005
Controlli in loco degli altri interessati
1. Le autorità competenti eseguono regolarmente controlli supplementari presso i fornitori della materia prima, nonché presso gli operatori cui sono stati consegnati i foraggi essiccati.
I controlli vertono:
a)
sul 5 % almeno delle partite oggetto di una domanda di aiuto per verificare la tracciabilità fino al destinatario finale;
b)
sul 5 % almeno dei contratti e delle dichiarazioni di consegna per verificare la particella di provenienza dei prodotti conferiti alle imprese di trasformazione.
2. Gli operatori oggetto di controlli in loco sono selezionati dalle autorità competenti in base ad un’analisi dei rischi che tiene conto dei seguenti fattori:
a)
dell’importo dell’aiuto;
b)
dell’andamento degli aiuti rispetto all’anno precedente;
c)
dei risultati dei controlli degli anni precedenti;
d)
di altri parametri definiti dagli Stati membri.
L’autorità competente procede ogni anno ad una valutazione dell’efficacia dei parametri di analisi dei rischi utilizzati nel corso degli anni precedenti.
3. L’autorità competente conserva sistematicamente traccia dei motivi che l’hanno indotta a selezionare un agricoltore ai fini del controllo in loco. L’ispettore che procede al controllo in loco ne è debitamente informato prima dell’inizio del controllo stesso.
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