Art. 12
Contabilità di magazzino delle imprese di trasformazione
In vigore dal 7 mar 2005
Contabilità di magazzino delle imprese di trasformazione
1. La contabilità di magazzino delle imprese di trasformazione, di cui all’, lettera a), del regolamento (CE) n. 1786/2003, è tenuta in parallelo con la contabilità finanziaria e permette di seguire giorno per giorno:
a)
i quantitativi di prodotti che entrano nell’impresa per essere disidratati e/o macinati, con l’indicazione per ogni consegna:
—
della data di entrata;
—
della quantità;
—
della specie o delle specie di cui all’ del regolamento (CE) n. 1786/2003 per i foraggi da disidratare e, se pertinente, di quelli essiccati al sole;
—
del tenore di umidità constatato sui foraggi da disidratare;
—
dei riferimenti del contratto e/o della dichiarazione di consegna di cui agli o 15 del presente regolamento;
b)
dei quantitativi prodotti e dei quantitativi eventuali delle aggiunte utilizzate nella fabbricazione;
c)
dei quantitativi usciti con indicazione, per ogni partita, della data di uscita, del tenore di umidità e di proteine constatati;
d)
dei quantitativi di foraggi essiccati per i quali un’impresa di trasformazione abbia già beneficiato dell’aiuto, che vengono ammessi o riammessi nel perimetro dell’impresa;
e)
dei quantitativi di foraggi essiccati in giacenza alla fine di ogni campagna;
f)
dei prodotti che sono stati miscelati o addizionati ai foraggi essiccati e/o macinati dall’impresa, precisandone la natura, la denominazione, il tenore in sostanza azotata totale rispetto alla sostanza secca nonché il tasso di incorporazione nel prodotto finito.
2. Le imprese di trasformazione tengono una contabilità di magazzino distinta per i foraggi disidratati, i foraggi essiccati al sole, i concentrati di proteine e i prodotti disidratati.
3. L’impresa che disidratati o tratti anche prodotti diversi dai foraggi essiccati, tiene una contabilità di magazzino separata per queste altre attività di disidratazione o di lavorazione.
Storico versioni
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