Art. 16
Data del contratto o della dichiarazione
In vigore dal 7 mar 2005
Data del contratto o della dichiarazione
I contratti e le dichiarazioni di consegna, di cui agli , sono redatti per iscritto almeno due giorni lavorativi prima della data di consegna.
Gli Stati membri possono fissare tuttavia un termine compreso tra 2 e 8 giorni lavorativi precedenti la data di consegna.
Storico versioni
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