Art. 5

Riconoscimento delle imprese di trasformazione

In vigore dal 7 mar 2005
Riconoscimento delle imprese di trasformazione Ai fini del riconoscimento ai sensi dell’, punto 2), l’impresa di trasformazione: a) trasmette all’autorità competente un fascicolo contenente: i) la descrizione del perimetro dell’impresa di trasformazione, con l’indicazione precisa dei luoghi che servono per l’ammissione dei prodotti da trasformare e di quelli destinati all’uscita dei foraggi essiccati, dei luoghi di deposito dei prodotti utilizzati per la trasformazione e dei prodotti finiti, nonché dei luoghi in cui si trovano i laboratori di trasformazione; ii) la descrizione degli impianti tecnici, segnatamente dei forni per la disidratazione e degli impianti di macinazione, con indicazione della capacità di evaporazione oraria e della temperatura di funzionamento, e degli impianti per la pesatura, per effettuare le operazioni di cui all’, punto 2); iii) l’elenco delle aggiunte addizionate prima o durante il processo di disidratazione, nonché l’elenco indicativo degli altri prodotti utilizzati nella fabbricazione e dei prodotti finiti; iv) i modelli di registri della contabilità di magazzino di cui all’; b) mette a disposizione dell’autorità competente la propria contabilità finanziaria e di magazzino, aggiornate; c) agevola le operazioni di controllo; d) rispetta le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1786/2003 e dal presente regolamento. Qualora modifichi uno o più elementi del fascicolo di cui al primo comma, lettera a), l’impresa di trasformazione ne informa l’autorità competente entro 10 giorni di calendario per ottenere la conferma del riconoscimento.
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