Art. 35

Periodo transitorio facoltativo

In vigore dal 7 mar 2005
Periodo transitorio facoltativo Gli Stati membri che applicano un periodo transitorio facoltativo, a norma dell’articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003, versano alle imprese di trasformazione, perché lo trasferiscano ai produttori, l’aiuto di cui all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, in base ai quantitativi di cui è riconosciuto il diritto all’aiuto previsto all’ del regolamento (CE) n. 1786/2003 e limitatamente al massimale di cui all’allegato VII, punto D, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Qualora l’impresa di trasformazione si approvvigioni in foraggi provenienti da un altro Stato membro, l’aiuto di cui all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è versato alle imprese di trasformazione affinché lo trasferiscano ai produttori soltanto se questi ultimi si trovano in uno Stato membro che applica il periodo transitorio facoltativo. L’entità di tale aiuto e dell’aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1786/2003 non può superare il sostegno massimo previsto per il settore dal regolamento (CE) n. 603/95. L’aiuto di cui all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, fissato secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1786/2003, è versato alle imprese di trasformazione le quali lo trasferiscono ai produttori entro 15 giorni lavorativi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:382:oj#art-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo