Art. 34

Disposizioni specifiche applicabili agli Stati membri dotati di armi nucleari

In vigore dal 8 feb 2005
Disposizioni specifiche applicabili agli Stati membri dotati di armi nucleari 1.   Il presente regolamento non si applica: a) agli impianti o parti di impianti destinati alle necessità della difesa e situati sul territorio di uno Stato membro dotato di armi nucleari; b) alle materie nucleari destinate alle necessità della difesa da questo Stato membro. 2.   Per le materie nucleari, impianti o parti di impianti che possono essere destinati alla necessità della difesa e sono situati nel territorio di uno Stato membro dotato di armi nucleari, la misura in cui si applicano il presente regolamento e le procedure ivi previste è stabilita dalla Commissione previa consultazione e di concerto con lo Stato membro interessato, tenuto conto dell'articolo 84, secondo comma, del trattato. 3.   Nonostante i paragrafi 1 e 2: a) l’, paragrafo 1, e gli si applicano agli impianti o parti di impianti che in determinati periodi operano esclusivamente con materie nucleari che possono essere destinate alle necessità della difesa, ma che in altri periodi operano esclusivamente con materie nucleari per uso civile; b) l’, paragrafo 1, e gli si applicano, salvo in casi eccezionali giustificati da motivi di sicurezza nazionale, agli impianti o parti di impianti il cui accesso potrebbe essere limitato per tali motivi, ma che producono, trattano, separano, ritrattano o impiegano in qualsiasi altro modo, simultaneamente, sia materie nucleari per uso civile, sia materie nucleari destinate, o che possono essere destinate, alle necessità della difesa; c) gli e da 7 a 32, l’, paragrafi 1 e 2, e gli si applicano a tutte le materie nucleari per uso civile situate in impianti o parti di impianti di cui alle lettere a) e b), del presente paragrafo; d) l’, paragrafo 2, l’ e l', lettera c), non si applicano nei territori degli Stati membri dotati di armi nucleari.
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Disposizioni specifiche applicabili agli Stati membri dotati di armi nucleari (Art. 34 Regolamento (UE) 2005/302) — Testo vigente | Portale Normativo