Art. 36

Impianti controllati dall’esterno della Comunità

In vigore dal 8 feb 2005
Impianti controllati dall’esterno della Comunità Quando un impianto è controllato da una persona o da un'impresa stabilita fuori dalla Comunità, gli obblighi previsti dal presente regolamento incombono alla direzione locale dell'impianto.
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Impianti controllati dall’esterno della Comunità (Art. 36 Regolamento (UE) 2005/302) — Testo vigente | Portale Normativo