Art. 35
Riservatezza dei dati
In vigore dal 8 feb 2005
Riservatezza dei dati
Le disposizioni della Commissione in materia di sicurezza di cui alla decisione 2001/844/CE/CECA/Euratom si applicano, fatto salvo il regolamento n. 3 relativo all'applicazione dell' del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, alle informazioni, conoscenze e documenti acquisiti o ottenuti dalla Commissione a norma del presente regolamento.
La sicurezza della trasmissione delle informazioni è concordata dalla Commissione con la persona, l'impresa o l'entità interessata ed è conforme alle prescrizioni degli Stati membri in materia di trasmissione di siffatte informazioni.
Storico versioni
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