Art. 24
Produttori di minerali
In vigore dal 8 feb 2005
Produttori di minerali
1. Ogni persona o impresa che, nel territorio di uno Stato membro, estragga minerali dichiara alla Commissione le caratteristiche tecniche fondamentali delle operazioni di estrazione del minerale, utilizzando il modulo di cui all'allegato I-J, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e comunica il programma delle attività, a norma dell'.
2. In deroga agli , ogni persona o impresa che estragga minerali tiene registrazioni di tale attività, da cui risultano, in particolare, le quantità di minerale estratto con il tenore medio di uranio e di torio, nonché le giacenze, in miniera, del minerale estratto. Le registrazioni contengono inoltre i dettagli delle spedizioni, con indicazione della data, del destinatario e delle relative quantità.
Le registrazioni sono conservate per almeno cinque anni.
Storico versioni
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