Art. 23
Comunicazione di cambiamenti di data
In vigore dal 8 feb 2005
Comunicazione di cambiamenti di data
Qualsiasi cambiamento delle date di preparazione del trasferimento, del trasporto o delle operazioni di disimballaggio delle materie nucleari indicate nelle notifiche di cui agli , è comunicata immediatamente, con indicazione delle nuove date, se note, tranne in caso di cambiamenti che diano luogo a rapporti speciali.
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