Art. 20
Esportazioni e spedizioni
In vigore dal 8 feb 2005
Esportazioni e spedizioni
1. Le persone o le imprese di cui all’, paragrafo 1, primo comma, notificano preventivamente alla Commissione i casi in cui materie grezze o materie fissili speciali:
a)
sono esportate verso uno Stato terzo;
b)
sono spedite da uno Stato membro non dotato di armi nucleari a uno Stato membro dotato di armi nucleari;
c)
sono spedite da uno Stato membro dotato di armi nucleari a uno Stato membro non dotato di armi nucleari.
2. La notificazione preventiva è richiesta soltanto:
a)
se la spedizione è superiore a 1 kg effettivo;
oppure
b)
se un impianto trasferisce a uno stesso Stato un quantitativo totale di materiale che superi il peso di un chilogrammo effettivo in qualsiasi periodo consecutivo di dodici mesi, anche se nessuna singola consegna supera il chilogrammo effettivo.
3. La notificazione è effettuata, avvalendosi del modulo di cui all'allegato VI, dopo la conclusione del contratto relativo al trasferimento e in modo da pervenire alla Commissione almeno otto giorni lavorativi prima che le materie siano imballate per la spedizione.
4. Se ragioni di protezione fisica lo richiedono, possono essere concordate con la Commissione particolari modalità riguardanti la forma e la trasmissione di tale notifica.
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alle esportazioni e alle spedizioni di materie nucleari contenute nei rifiuti e nei minerali.
Storico versioni
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