Art. 3

Dichiarazione relativa alle caratteristiche tecniche fondamentali

In vigore dal 8 feb 2005
Dichiarazione relativa alle caratteristiche tecniche fondamentali 1.   Ogni persona o impresa che crei o gestisca un impianto per la produzione, la separazione, il ritrattamento, l'immagazzinamento o altro uso di materie grezze o di materie fissili speciali trasmette alla Commissione una dichiarazione relativa alle caratteristiche tecniche fondamentali dell’impianto, servendosi dell’apposito modulo di cui all'allegato I. Ai fini del primo comma, il termine «uso» di materie nucleari include tra l’altro: la produzione di energia dei reattori, la ricerca negli impianti critici o a energia zero, la conversione, la fabbricazione, il ritrattamento, l'immagazzinamento, la separazione isotopica e la concentrazione di minerali, nonché il trattamento o l'immagazzinamento di rifiuti. Per la produzione di minerali si applicano le disposizioni degli . 2.   Ciascuno Stato membro firmatario del protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom designa un rappresentante del sito per ogni sito sul suo territorio, il quale trasmette alla Commissione una dichiarazione contenente una descrizione generale del sito stesso, servendosi del modulo di cui all'allegato II. Detta dichiarazione è presentata entro 120 giorni dall’entrata in vigore del protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom, mentre gli aggiornamenti sono presentati entro il 1o aprile di ogni anno. Detta dichiarazione è conforme alle norme di cui all’, lettera a), punto iii), del protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom ed è distinta dalla dichiarazione da presentare ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 3.   Mentre il rappresentante del sito è responsabile della raccolta tempestiva delle pertinenti informazioni e della trasmissione della descrizione generale del sito alla Commissione, la responsabilità dell'esattezza e della completezza delle dichiarazioni è delle persone o delle imprese che creano o gestiscono l'impianto e, per gli edifici del sito che non comprendono materie nucleari, dello Stato membro interessato. Nella misura del possibile, le dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono presentate in formato elettronico, se conservate in tale formato dalla persona o dall’impresa. Se le informazioni sono trasmesse alla Commissione sia in formato elettronico che su carta, prevarrà il formato cartaceo.
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