Art. 4
Termini
In vigore dal 8 feb 2005
Termini
La dichiarazione relativa alle caratteristiche tecniche fondamentali dei nuovi impianti è trasmessa alla Commissione in conformità all', paragrafo 1, almeno 200 giorni prima della data prevista per la prima consegna di materie nucleari.
Per i nuovi impianti che dispongano di una quantità di materie nucleari superiore a un chilogrammo effettivo, su base dell'inventario oppure della lavorazione annuale, tutte le informazioni relative al proprietario, all'esercente, al fine, all'ubicazione, al tipo, alla capacità e alla data prevista per l'entrata in funzione sono comunicate alla Commissione almeno 200 giorni prima dell'inizio della costruzione.
Le variazioni delle caratteristiche tecniche fondamentali, per le quali le disposizioni particolari sul controllo di cui all' non prescrivono una notifica preventiva, sono comunicate alla Commissione entro 30 giorni dal completamento della modifica.
Gli impianti situati nel territorio dei nuovi Stati membri dell'Unione europea comunicano alla Commissione le loro caratteristiche tecniche fondamentali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sul loro territorio, eccettuati gli impianti di trattamento dei rifiuti o di immagazzinamento dei rifiuti, le cui caratteristiche tecniche fondamentali sono comunicate entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sul loro territorio.
Per mezzo del modulo di cui all’allegato I, i gestori degli impianti esistenti di trattamento dei rifiuti o di immagazzinamento dei rifiuti comunicano alla Commissione le caratteristiche tecniche fondamentali del loro impianto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Per gli altri impianti esistenti, qualsiasi informazione aggiuntiva richiesta nel modulo di cui all’allegato I è fornita entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2005:302:oj#art-4