Art. 2

Definizioni

In vigore dal 8 feb 2005
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «Stato membro non dotato di armi nucleari» sono il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, la Grecia, la Spagna, l’Irlanda, l’Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, il Portogallo, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia; 2) «Stato membro dotato di armi nucleari» sono la Francia e il Regno Unito; 3) «Stato terzo» è qualunque Stato non membro della Comunità europea dell'energia atomica; 4) «materie nucleari» sono tutti i minerali, le materie grezze o le materie fissili speciali di cui all'articolo 197 del trattato; 5) «rifiuti» sono le materie nucleari in concentrazioni o in forme chimiche considerate non recuperabili per motivi economici o pratici e che possono essere eliminate; 6) «rifiuti conservati» sono i rifiuti, prodotti in corso di trattamento o a seguito di un incidente di funzionamento, misurati o stimati in base a misurazioni, che sono stati trasferiti a un luogo specifico nell’ambito dell’area di bilancio materie, da cui possono essere recuperati; 7) «rifiuti condizionati» sono i rifiuti, misurati o stimati in base a misurazioni, che sono stati confinati in modo tale (ad esempio: in vetro, cemento, cemento armato o bitume) da renderli inidonei a ulteriori usi nucleari; 8) «scarichi nell'ambiente» sono i rifiuti, misurati o stimati in base a misurazioni, che sono stati definitivamente rilasciati nell’ambiente in seguito a uno scarico programmato; 9) «categorie» (di materie nucleari) sono l’uranio naturale, l’uranio impoverito, l’uranio arricchito in uranio-235 o uranio-233, il torio, il plutonio e qualsiasi altra materia determinata dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione; 10) «articolo» è un'unità identificabile, quale un gruppo di elementi di combustibile o una barra di combustibile; 11) «partita» è una porzione di materie nucleari trattate come un'unità ai fini della contabilità in un punto-chiave di misurazione, la cui composizione e quantità sono definite da un'unica serie di caratteristiche o di misure. Le materie nucleari possono essere in forma sfusa oppure contenute in un certo numero di articoli; 12) «dati riguardanti la partita» sono il peso totale di ogni elemento di materie nucleari e, per l'uranio e il plutonio, la composizione isotopica, se del caso. Nei rapporti di notifica si addizionano i pesi degli articoli della partita prima di arrotondare all'unità più vicina; 13) «chilogrammo effettivo» è un'unità speciale usata per l'applicazione del controllo di sicurezza alle materie nucleari, data: a) per il plutonio, dal suo peso in chilogrammi; b) per l'uranio con un arricchimento uguale o superiore a 0,01 (1 %), dal prodotto del suo peso in chilogrammi moltiplicato per il quadrato dell'arricchimento; c) per l'uranio con un arricchimento inferiore a 0,01 (1 %), ma superiore a 0,005 (0,5 %), dal prodotto del suo peso in chilogrammi moltiplicato per 0,0001; d) per l'uranio impoverito a 0,005 (0,5 %) o meno e per il torio, dal prodotto del loro peso in chilogrammi moltiplicato per 0,00005; 14) «area di bilancio materie» è un'area per cui sia possibile, ai fini della compilazione del bilancio delle materie: a) determinare la quantità di materie nucleari per ogni trasferimento in entrata o in uscita da detta area; e b) determinare ogni qualvolta sia necessario, conformemente a regole prestabilite, l'inventario fisico delle materie nucleari; 15) «punto-chiave di misurazione» è il luogo in cui le materie nucleari si presentano in una forma che ne consenta la misurazione per determinarne il flusso o l'inventario e include quindi, ma non esclusivamente, le entrate, le uscite e i magazzini nelle aree di bilancio materie; 16) «inventario contabile» di un'area di bilancio materie è la somma algebrica del più recente inventario fisico di tale area di bilancio materie e di tutte le variazioni d'inventario intervenute dopo l'effettuazione di detto inventario fisico; 17) «inventario fisico» è la somma, secondo regole prestabilite, di tutte le quantità misurate o stimate di materie nucleari delle partite esistenti in un determinato momento in un'area di bilancio materie; 18) «materie non contabilizzate» è la differenza tra l'inventario fisico e l'inventario contabile; 19) «differenza speditore/destinatario» è la differenza tra la quantità di materie nucleari di una partita dichiarata dall'area di bilancio materie di spedizione e la quantità di materie nucleari della stessa partita misurata nell'area di bilancio materie di destinazione; 20) «dati fonte» sono i dati, registrati durante le misurazioni o le tarature, oppure utilizzati per ottenere relazioni empiriche, che identificano la materia nucleare e determinano i dati riguardanti la partita, ivi inclusi il peso dei composti, i fattori di conversione per determinare il peso dell’elemento, il peso specifico, la concentrazione dell’elemento, il rapporto isotopico, la relazione tra volume e lettura dei manometri, la relazione tra il plutonio prodotto e la potenza generata; 21) «sito» è un’area delimitata dalla Comunità e dallo Stato membro, comprendente uno o più impianti, inclusi gli impianti chiusi, come definiti nelle rispettive caratteristiche tecniche fondamentali. In particolare: a) gli impianti di trattamento o di immagazzinamento dei rifiuti non costituiscono di per sé un sito; b) nel caso di impianti chiusi in cui erano di norma usate materie grezze o materie fissili speciali in quantità inferiori a un chilogrammo effettivo, il termine si applica limitatamente ai siti con celle calde o in cui venivano condotte attività connesse alla conversione, all’arricchimento, alla fabbricazione e al ritrattamento di combustibili; c) il «sito» include anche tutti gli impianti limitrofi all’impianto che fornisce o usa i servizi essenziali, incluse le celle calde per il trattamento dei materiali irradiati non contenenti materie nucleari, gli impianti per il trattamento, l'immagazzinamento e l’eliminazione dei rifiuti, nonché gli edifici connessi con attività specificate nell’allegato l del protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom e identificati dallo Stato interessato; 22) «rappresentante del sito» è qualsiasi persona, impresa o entità designata dallo Stato membro quale responsabile delle dichiarazioni di cui all', paragrafo 2; 23) «impianto» è un reattore, un impianto critico, un impianto di conversione, di fabbricazione o di ritrattamento, un impianto per la separazione isotopica, un impianto separato di immagazzinamento, un impianto per il trattamento o l'immagazzinamento di rifiuti o qualsiasi altro luogo in cui vengano usate normalmente materie grezze o materie fissili speciali; 24) «impianto disattivato» è un impianto per il quale si è accertato che sono state rimosse o rese inutilizzabili strutture residue e attrezzature essenziali per il suo funzionamento, di modo che non possa più essere usato né come deposito né per la manipolazione, il trattamento o l’utilizzo di materie grezze o di materie fissili speciali; 25) «impianto chiuso» è un impianto per il quale si è accertato che le attività sono state interrotte e le materie nucleari rimosse, ma che non è stato disattivato.
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