Art. 6
Disposizioni particolari sul controllo
In vigore dal 8 feb 2005
Disposizioni particolari sul controllo
1. In base alle caratteristiche tecniche fondamentali trasmesse a norma dell', paragrafo 1, e dell', la Commissione adotta disposizioni particolari sul controllo nelle materie di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Le disposizioni particolari sul controllo sono stabilite mediante decisione della Commissione destinata alla persona o impresa interessata, tenendo conto dei vincoli operativi e tecnici e in stretta consultazione con la persona o l'impresa e lo Stato membro interessati.
La persona o l'impresa destinatarie di una decisione della Commissione ne ricevono notificazione e copia di tale notificazione è trasmessa allo Stato membro interessato.
Fintanto che non sarà adottata la decisione della Commissione in merito alle disposizioni particolari sul controllo, la persona o l'impresa interessata applica le disposizioni generali del presente regolamento.
2. Le disposizioni particolari sul controllo specificano, tra l’altro:
a)
le aree di bilancio materie e i punti-chiave di misurazione selezionati per determinare il flusso e l’inventario delle materie nucleari;
b)
le variazioni delle caratteristiche tecniche fondamentali per le quali è necessaria una notifica preventiva;
c)
la modalità per la tenuta della contabilità delle materie nucleari per ogni area di bilancio materie e per la compilazione dei rapporti;
d)
la frequenza e le modalità di effettuazione degli inventari fisici a fini contabili, nel quadro del controllo di sicurezza;
e)
le misure di contenimento e di sorveglianza in conformità con le modalità convenute con la persona o l’impresa interessata;
f)
le modalità per i prelievi di campioni da parte della persona o dell’impresa interessata per esclusivi fini di controllo.
3. Le disposizioni particolari sul controllo possono altresì specificare il contenuto delle ulteriori comunicazioni richieste ai sensi dell', come pure le circostanze che rendono necessaria una notifica preventiva per quanto riguarda la spedizione o la ricezione di materie nucleari.
4. Il costo delle prestazioni speciali previste nelle disposizioni particolari sul controllo e il costo delle prestazioni speciali che siano oggetto di una richiesta particolare della Commissione o dei suoi ispettori sono rimborsati dalla Commissione alle persone o alle imprese interessate, sulla base di valori concordati. L’importo e le modalità di rimborso sono determinati congiuntamente dalle parti interessate e sono oggetto di revisione periodica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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