Art. 5
Programma delle attività
In vigore dal 8 feb 2005
Programma delle attività
Affinché la Commissione possa programmare le proprie attività di controllo di sicurezza, le persone o le imprese di cui all’, paragrafo 1, primo comma, comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
annualmente, un programma generale di attività elaborato in base all’allegato XI, specificando in particolare le date previste per l'effettuazione dell’inventario fisico;
b)
almeno 40 giorni prima di effettuare un inventario fisico, il programma all'uopo previsto.
I cambiamenti del programma generale delle attività e, in particolare, degli inventari fisici, sono immediatamente comunicati alla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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