Art. 7

Sistema di contabilità

In vigore dal 8 feb 2005
Sistema di contabilità Le persone o le imprese di cui all', paragrafo 1, primo comma, tengono un sistema di contabilità e di controllo delle materie nucleari. Detto sistema include i dati contabili e operativi, in particolare le informazioni circa i quantitativi, la categoria, la forma e la composizione di queste materie a norma dell’, la loro effettiva ubicazione, l’impegno particolare relativo al controllo a norma dell’, nonché i dettagli riguardanti lo speditore e il destinatario in caso di trasferimento di materie nucleari. Il sistema di misurazione su cui si basano i dati è conforme alle norme internazionali più recenti o equivale a queste norme in termini di qualità. Sulla scorta di tali dati, che sono conservati per almeno cinque anni, deve essere possibile redigere e giustificare le dichiarazioni inviate alla Commissione. I dati contabili e operativi sono messi a disposizione degli ispettori della Commissione in forma elettronica, se sono tenuti in questa forma dall’impianto. Ulteriori dettagli possono essere specificati per ciascun impianto nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all’.
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Sistema di contabilità (Art. 7 Regolamento (UE) 2005/302) — Testo vigente | Portale Normativo