Art. 18
Unità di peso e categorie di materie nucleari
In vigore dal 8 feb 2005
Unità di peso e categorie di materie nucleari
1. Nelle notifiche previste dal presente regolamento le quantità di materie alle quali esso si applica sono espresse in grammi.
La corrispondente contabilità delle materie è tenuta in grammi o in unità inferiori. Essa è tenuta in modo affidabile e, in particolare, in conformità degli usi vigenti negli Stati membri.
Nelle notifiche, le quantità possono essere arrotondate all'unità inferiore se il primo decimale è pari a 1, 2, 3 o 4, all'unità superiore negli altri casi.
2. Salvo qualora sia altrimenti previsto nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all’, le notifiche riportano:
a)
il peso totale degli elementi uranio, torio o plutonio e inoltre, nel caso dell'uranio arricchito, il peso totale degli isotopi fissili;
b)
rapporti bilancio materie distinti, nonché registrazioni separate nei rapporti sulle variazioni di inventario e nelle situazioni dell'inventario fisico, per le seguenti categorie di materie nucleari:
i)
uranio impoverito;
ii)
uranio naturale;
iii)
uranio arricchito a meno del 20 %;
iv)
uranio arricchito al 20 % e oltre;
v)
plutonio;
vi)
torio.
Storico versioni
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