Art. 18

Unità di peso e categorie di materie nucleari

In vigore dal 8 feb 2005
Unità di peso e categorie di materie nucleari 1.   Nelle notifiche previste dal presente regolamento le quantità di materie alle quali esso si applica sono espresse in grammi. La corrispondente contabilità delle materie è tenuta in grammi o in unità inferiori. Essa è tenuta in modo affidabile e, in particolare, in conformità degli usi vigenti negli Stati membri. Nelle notifiche, le quantità possono essere arrotondate all'unità inferiore se il primo decimale è pari a 1, 2, 3 o 4, all'unità superiore negli altri casi. 2.   Salvo qualora sia altrimenti previsto nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all’, le notifiche riportano: a) il peso totale degli elementi uranio, torio o plutonio e inoltre, nel caso dell'uranio arricchito, il peso totale degli isotopi fissili; b) rapporti bilancio materie distinti, nonché registrazioni separate nei rapporti sulle variazioni di inventario e nelle situazioni dell'inventario fisico, per le seguenti categorie di materie nucleari: i) uranio impoverito; ii) uranio naturale; iii) uranio arricchito a meno del 20 %; iv) uranio arricchito al 20 % e oltre; v) plutonio; vi) torio.
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