Art. 19
Deroghe
In vigore dal 8 feb 2005
Deroghe
1. La Commissione può accordare ai produttori e agli utilizzatori di materie nucleari una deroga scritta alle norme che regolano la forma e la periodicità delle notifiche di cui agli articoli da 10 a 18, al fine di tener conto di circostanze specifiche in cui possono venire usate o prodotte materie sottoposte al controllo di sicurezza.
La deroga è concessa su presentazione, da parte delle persone o delle imprese interessate, di una richiesta redatta utilizzando il modulo di cui all’allegato IX.
La deroga è concessa soltanto per un’intera area di bilancio materie in cui le materie nucleari non siano trattate o immagazzinate insieme ad altre materie nucleari per le quali non possono essere concesse deroghe.
2. La Commissione può accordare una deroga per un’area di bilancio materie contenente:
a)
quantità di materie nucleari conformi a quelle specificate nell'allegato I-G che vengono mantenute nello stesso stato per lunghi periodi;
b)
uranio impoverito, uranio naturale o torio che vengono usati esclusivamente in attività non nucleari;
c)
materie fissili speciali, allorché utilizzate in quantità dell’ordine del grammo o inferiori come componenti interni di strumentazioni;
d)
il plutonio con tenore isotopico in plutonio-238 superiore all'80 %.
3. La persona o l’impresa cui è concessa la deroga trasmette alla Commissione un rapporto annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, utilizzando il modulo di cui all’allegato X. Detto rapporto descrive la situazione alla fine dell'anno civile precedente.
4. In caso di esportazioni di materie nucleari verso uno Stato terzo, la persona o l’impresa cui è stata concessa la deroga, utilizzando il modulo di cui all’allegato X, trasmette un rapporto alla Commissione quanto prima e, al più tardi, entro quindici giorni dalla fine del mese in cui ha avuto luogo l’esportazione. Tale rapporto indica la quantità di materie nucleari esportate e la giacenza di materie nucleari ancora soggette a deroga.
5. In caso di importazioni di materie nucleari da uno Stato terzo, la persona o l’impresa cui è concessa la deroga presenta alla Commissione una richiesta, allo scopo di aggiungere dette materie all’elenco delle materie alle quali si applica la deroga. La richiesta è trasmessa alla Commissione non appena sia nota alla persona o all’impresa la data del trasferimento e, al più tardi, entro quindici giorni dalla fine del mese in cui si verifica il trasferimento, utilizzando il modulo di cui all'allegato IX.
6. La Commissione può definire altre clausole specifiche riguardanti la forma e la periodicità dei rapporti nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all’.
7. Qualora non ne sussistano più le condizioni, la deroga è revocata dalla Commissione, dopo ricezione dell’informazione, trasmessa dalla persona o dall’impresa cui la deroga è concessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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