Art. 17

Impegni particolari relativi al controllo

In vigore dal 8 feb 2005
Impegni particolari relativi al controllo 1.   Le materie nucleari, cui si applichi un impegno particolare relativo al controllo assunto dalla Comunità in virtù di un accordo concluso con uno stato terzo o con un'organizzazione internazionale, figurano, salvo disposizione contraria contenuta in detto accordo e separatamente per ogni impegno, nelle notifiche successive: a) inventario contabile iniziale di cui all’; b) rapporti sulle variazioni d'inventario, compresi gli inventari contabili finali di cui all’; c) «rapporti bilancio» materie e situazioni dell'inventario fisico di cui all’; d) importazioni ed esportazioni previste di cui agli . Salvo specifico divieto previsto negli accordi, tale separazione non esclude la mescolanza fisica delle materie. 2.   Il paragrafo 1 non si applica agli accordi conclusi dalla Comunità e dagli Stati membri con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica.
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Impegni particolari relativi al controllo (Art. 17 Regolamento (UE) 2005/302) — Testo vigente | Portale Normativo