Art. 15

Circostanze eccezionali

In vigore dal 8 feb 2005
Circostanze eccezionali Un rapporto speciale è redatto nei seguenti casi: a) se incidenti o circostanze eccezionali inducono a ritenere che si siano prodotti o possano prodursi un aumento o una perdita di materie nucleari, in misura superiore ai limiti stabiliti in materia dalle disposizioni particolari sul controllo di cui all’; b) se si è verificata un'improvvisa modifica del contenimento rispetto a quello stabilito nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all’, in misura tale da rendere possibile un prelievo non autorizzato di materie nucleari. Gli obblighi summenzionati incombono alle persone o alle imprese dal momento in cui sono venute a conoscenza della perdita, o dell'aumento, o dell'improvvisa modifica delle condizioni del contenimento, o di qualsiasi fatto per il quale esse possano ritenere che sia avvenuto tale incidente. Le cause sono anch'esse indicate non appena note.
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