Art. 14
Rapporti speciali
In vigore dal 8 feb 2005
Rapporti speciali
Le persone o le imprese di cui all', paragrafo 1, primo comma, trasmettono alla Commissione un rapporto speciale ogni qualvolta si verifichino le circostanze di cui agli .
Il tipo di informazioni da fornire in tali rapporti è indicato nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all’.
I rapporti speciali e qualsiasi dettaglio o spiegazione eventualmente richiesti dalla Commissione in merito agli stessi sono inviati immediatamente.
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