Art. 13
Rapporto bilancio materie e situazione dell'inventario fisico
In vigore dal 8 feb 2005
Rapporto bilancio materie e situazione dell'inventario fisico
Per ciascuna area di bilancio materie, le persone o le imprese di cui all’, paragrafo 1, primo comma, trasmettono alla Commissione:
a)
rapporti bilancio materie, usando il modulo di cui all’allegato IV, contenenti:
i)
l’inventario fisico iniziale;
ii)
le variazioni d'inventario (in primo luogo gli aumenti, in seguito le diminuzioni);
iii)
l'inventario contabile finale;
iv)
l'inventario fisico finale;
v)
le materie non contabilizzate;
b)
una situazione dell’inventario fisico, usando il modulo di cui all’allegato V, indicante tutte le partite separatamente.
I rapporti e le situazioni sono trasmessi il più presto possibile e comunque entro trenta giorni dalla data in cui è stato effettuato l’inventario fisico.
Salvo qualora sia diversamente specificato nelle disposizioni particolari sul controllo relative a un impianto di cui all’, l’inventario fisico è effettuato per ogni anno civile e l'intervallo di tempo compreso tra l'effettuazione di due inventari fisici successivi non supera i quattordici mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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