Art. 13

Rapporto bilancio materie e situazione dell'inventario fisico

In vigore dal 8 feb 2005
Rapporto bilancio materie e situazione dell'inventario fisico Per ciascuna area di bilancio materie, le persone o le imprese di cui all’, paragrafo 1, primo comma, trasmettono alla Commissione: a) rapporti bilancio materie, usando il modulo di cui all’allegato IV, contenenti: i) l’inventario fisico iniziale; ii) le variazioni d'inventario (in primo luogo gli aumenti, in seguito le diminuzioni); iii) l'inventario contabile finale; iv) l'inventario fisico finale; v) le materie non contabilizzate; b) una situazione dell’inventario fisico, usando il modulo di cui all’allegato V, indicante tutte le partite separatamente. I rapporti e le situazioni sono trasmessi il più presto possibile e comunque entro trenta giorni dalla data in cui è stato effettuato l’inventario fisico. Salvo qualora sia diversamente specificato nelle disposizioni particolari sul controllo relative a un impianto di cui all’, l’inventario fisico è effettuato per ogni anno civile e l'intervallo di tempo compreso tra l'effettuazione di due inventari fisici successivi non supera i quattordici mesi.
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Rapporto bilancio materie e situazione dell'inventario fisico (Art. 13 Regolamento (UE) 2005/302) — Testo vigente | Portale Normativo