Art. 11

Inventario iniziale

In vigore dal 8 feb 2005
Inventario iniziale Le persone o le imprese di cui all’, paragrafo 1, primo comma, trasmettono alla Commissione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un inventario contabile iniziale di tutte le materie nucleari da esse detenute, usando il modulo di cui all’allegato V. Il presente articolo non si applica alle persone o alle imprese che hanno già trasmesso un inventario contabile iniziale ai sensi del regolamento n. 3227/76, ovvero agli impianti per il trattamento dei rifiuti o per l'immagazzinamento dei rifiuti.
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