Art. 10
Rapporti contabili
In vigore dal 8 feb 2005
Rapporti contabili
Le persone o le imprese di cui all', paragrafo 1, primo comma, inviano alla Commissione dei rapporti contabili.
I rapporti contabili contengono le informazioni disponibili alla data in cui vengono compilati e devono, ove necessario, essere successivamente rettificati. I rapporti contabili sono trasmessi alla Commissione in forma elettronica, ad eccezione dei casi in cui la Commissione abbia concesso una deroga scritta o si applichino gli accordi di trasmissione di cui all'.
Su richiesta motivata della Commissione, precisazioni o chiarimenti ulteriori in merito a questi rapporti sono forniti entro tre settimane.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:302:oj#art-10