Art. 10

Rapporti contabili

In vigore dal 8 feb 2005
Rapporti contabili Le persone o le imprese di cui all', paragrafo 1, primo comma, inviano alla Commissione dei rapporti contabili. I rapporti contabili contengono le informazioni disponibili alla data in cui vengono compilati e devono, ove necessario, essere successivamente rettificati. I rapporti contabili sono trasmessi alla Commissione in forma elettronica, ad eccezione dei casi in cui la Commissione abbia concesso una deroga scritta o si applichino gli accordi di trasmissione di cui all'. Su richiesta motivata della Commissione, precisazioni o chiarimenti ulteriori in merito a questi rapporti sono forniti entro tre settimane.
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Rapporti contabili (Art. 10 Regolamento (UE) 2005/302) — Testo vigente | Portale Normativo