Art. 39
Periodo di transizione
In vigore dal 8 feb 2005
Periodo di transizione
La Commissione può accordare una deroga all'obbligo di usare i moduli di notifica di cui agli allegati III, IV e V. La deroga si applica alle persone o alle imprese che utilizzano i moduli di notifica di cui agli allegati II, III e IV del regolamento n. 3227/76/Euratom, alla data di entrata in vigore del presente regolamento. La deroga è concessa per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla stessa data.
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le persone o le imprese di cui all', paragrafo 1, primo comma, comunicano alla Commissione la data a partire dalla quale intendono utilizzare i moduli di notifica di cui agli allegati III, IV e V. Su richiesta adeguatamente motivata e su presentazione di un programma di attuazione, la Commissione può, su base individuale, concedere una proroga di due anni al massimo di tale periodo.
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