Art. 37

Linee direttrici

In vigore dal 8 feb 2005
Linee direttrici La Commissione adotterà e pubblicherà linee direttrici per l'applicazione del presente regolamento mediante una raccomandazione e, ove necessario, le aggiornerà alla luce dell'esperienza acquisita, in stretta consultazione con gli Stati membri e dopo aver ricevuto le osservazioni delle parti interessate.
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