Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 8 feb 2005
Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica a ogni persona o impresa che crei o gestisca un impianto per la produzione, la separazione, il ritrattamento, l'immagazzinamento o altro uso di materie grezze o di materie fissili speciali.
Esso non si applica ai detentori di prodotti finiti per usi non nucleari in cui siano incorporate materie nucleari praticamente irrecuperabili.
Storico versioni
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