Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 8 feb 2005
Campo di applicazione Il presente regolamento si applica a ogni persona o impresa che crei o gestisca un impianto per la produzione, la separazione, il ritrattamento, l'immagazzinamento o altro uso di materie grezze o di materie fissili speciali. Esso non si applica ai detentori di prodotti finiti per usi non nucleari in cui siano incorporate materie nucleari praticamente irrecuperabili.
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