Art. 22

Perdita di materie o ritardo in occasione di trasferimenti

In vigore dal 8 feb 2005
Perdita di materie o ritardo in occasione di trasferimenti Un rapporto speciale, in conformità all', è trasmesso dalle persone o dalle imprese che notificano un trasferimento ai sensi degli qualora, in seguito a un incidente o a circostanze eccezionali, siano state informate che si è verificata, o appaia essersi verificata, una perdita di materie nucleari, ovvero se si è verificato un ritardo notevole nel trasferimento.
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Perdita di materie o ritardo in occasione di trasferimenti (Art. 22 Regolamento (UE) 2005/302) — Testo vigente | Portale Normativo